Coronavirus e diritto di visita genitore-figli

Coronavirus e diritto di visita genitore-figli

Coronavirus e diritto di visita genitore-figli Marta Cipriani

Nel corso del mese di marzo si sono susseguiti decreti ministeriali e ordinanze regionali allo scopo di regolamentare la limitazione della libertà di circolazione delle persone al fine di contenere la diffusione del contagio del virus Covid-19.

In una simile situazione ci si è domandati se gli spostamenti finalizzati a soddisfare il diritto di visita dei figli da parte del genitore separato o divorziato non collocatario – o di quei genitori separati di fatto che, però, non hanno a mani una sentenza che stabilisca il diritto di visita del figlio – siano da considerarsi legittimi.

Con l’emissione del primo Decreto Ministeriale n. 11 del 8 marzo 2020 alla lettera A, comma 1, articolo 1 (disposizioni successivamente estese all’intero territorio nazionale col secondo DPCM del 9 marzo 2020), è stato imposto il divieto di spostamento delle persone salvo che questo sia “motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute”, rientrando tra le situazioni di necessità anche gli spostamenti dei genitori separati o divorziati per vedere i figli, come chiarito sul sito istituzionale dal Governo: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Ne consegue, dunque, che nell’ipotesi di genitori separati o divorziati, questi dovranno attenersi, oltre che alle regole del buon senso e della tutela della salute del minore, alle disposizioni assunte dal Giudice, restando invece alla civile collaborazione tra le parti regolare il diritto di visita non ancora definito giudizialmente in caso di genitori separati solo in fatto.

In tal senso è altresì intervenuto il Tribunale di Milano, sezione nona civile, con provvedimento del 11 marzo 2020 reso inaudita altera parte nell’ambito di un procedimento in via d’urgenza azionato da un padre che si era visto interrompere il diritto di visita dei figli in ragione di un temporaneo trasferimento della ex moglie presso i di lei genitori durante il periodo di quarantena. In particolare, il Giudice ha prescritto ai genitori il rispetto degli accordi di frequentazione raggiunti in sede di separazione o divorzio, affermandone la prevalenza sulle direttive governative che sanciscono il distanziamento sociale, ritenendo indispensabile per i figli mantenere il rapporto con entrambi i genitori, ai quali in ogni caso è richiesto un esercizio responsabile del proprio diritto di visita, nel rispetto della normativa vigente ed adottando tutte le cautele che l’attuale emergenza sanitaria richiede.

La situazione, tuttavia, rimane controversa e crea non pochi dubbi di legittimità, soprattutto alla luce della successiva emissione di due provvedimenti datati 22 marzo 2020, con i quali l’elemento della ‘situazione di necessità’ è stato superato e sostituito, in via ulteriormente restrittiva della libertà di circolazione, con quello di ‘esigenze di assoluta urgenza’, tra le quali parrebbe non rientrare il regolare svolgimento del diritto di visita tra genitori e figli.

Precisamente, l’ordinanza del 22 marzo 2020 a firma del Ministero della Salute e del Ministero degli Interni ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, mentre il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2020 ha previsto il medesimo divieto delle persone di spostarsi “dal Comune in cui attualmente si trovano”; da ciò ne deriverebbe, dunque, la liceità per il genitore di recarsi a prendere e riaccompagnare il figlio se entrambi risiedono nello stesso Comune, restando invece vietato il trasferimento laddove genitore e figlio dovessero trovarsi in Comuni differenti.

Questo è anche quanto confermato dalla giurisprudenza di merito del Tribunale di Bari il quale, con ordinanza del 26 marzo 2020, è stato chiamato a rispondere alla richiesta di una madre collocataria di sospendere gli incontri tra il figlio e il padre, residente in diverso Comune, in ragione dell’emergenza epidemiologica. Il Tribunale ha espresso parere favorevole accogliendo l’istanza della donna e vietando lo spostamento del minore dal genitore non collocatario in quanto gli incontri dei minori con i genitori dimoranti in un comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9.3.2020 e successivi dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa ed universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.

In realtà, al di là di questa minoritaria giurisprudenza di merito, la maggioritaria giurisprudenza si dirige a tutela della salvaguardia del diritto di visita dei genitori separati o divorziati o dei separati di fatto, ritenendolo compreso tra i “comprovati motivi di assoluta urgenza” e legittimando anche lo spostamento da un Comune all’altro qualora questo non rappresenti un pretesto o un tentativo elusivo dei provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute.

Tale interpretazione risulta ulteriormente avvalorata dall’intervento del Governo, che alla data odierna sul proprio sito www.governo.it/it/faq-iorestoacasa alla domanda: “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?” riporta la seguente risposta: 
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse, etc), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

avv. Marta Cipriani

Iscriviti alla nostra newsletter

[contact-form-7 404 "Non trovato"]