Cosa accade nel caso in cui venga a mancare il cointestatario di un conto corrente con facoltà disgiunte? L’istituto bancario è tenuto a bloccare la giacenza presente sul predetto conto?
In merito a tale argomento la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7862/2021 si è occupata di un caso in cui, morta la madre, le due figlie proponevano azione di reintegra della loro quota di legittima contro l’erede testamentario (il fidanzato della de cuius) e contestualmente agivano anche contro la Banca presso cui la defunta e il di lei convivente avevano un conto corrente cointestato, ritenendo il predetto istituto bancario contrattualmente responsabile in quanto avrebbe indebitamente permesso al cointestatario superstite (già nominato per testamento usufruttuario di tutti i beni relitti dalla de cuius) di prelevare l’intera giacenza presente sul conto corrente cointestato alla defunta, in violazione agli obblighi scaturenti dal contratto di deposito bancario. La Banca, infatti, pur essendo consapevole della morte della signora, aveva comunque permesso che il cointestatario ponesse in essere una condotta, a detta delle ricorrenti, illegittima e, quindi, veniva da loro ritenuta corresponsabile.
Per comprendere appieno la pronuncia della Suprema Corte è importante precisare come, in corso di causa, le figlie della de cuius abbiano sottoscritto un accordo transattivo con gli aventi causa del fidanzato della defunta madre (venuto anch’esso a mancare), indirizzando, quindi, le loro richieste risarcitorie unicamente nei confronti della Banca presso cui era stato aperto il conto corrente cointestato.
All’esito del procedimento, il Collegio, pur avendo rigettato il ricorso proposto dalle due figlie della de cuius per una questione preliminare di prescrizione, ha comunque puntualizzato come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia più volte affermato che “nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino all’estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare” (cfr. Cass. n. 12385/2014). Emerge quindi in maniera evidente come la domanda proposta risulterebbe in ogni caso infondata nel merito, essendo un uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto”.
Ne deriva che, qualora gli eredi dovessero ravvisare una lesione dei propri diritti, potrebbero agire unicamente nei confronti del soggetto che abbia effettuato il prelievo e dei suoi aventi causa, non rispondendo, invece, la Banca – che abbia regolarmente eseguito le verifiche richieste dalla legge – dei danni dagli stessi subiti. Tornando all’esame del caso specifico, la circostanza che le due figlie della de cuius abbiano trovato un accordo con gli aventi causa del fidanzato della defunta madre è in re ipsa dimostrazione della regolarità e della correttezza dei rapporti tra gli eredi e comporta l’esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità dell’istituto bancario nei confronti delle ricorrenti.
avv. Federica Boga