SLM | NEWS Anche il credito derivante dal preliminare di compravendita è pignorabile

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SLM | NEWS Anche il credito derivante dal preliminare di compravendita è pignorabile 1050 600 Federica Boga

L’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva ex art. 2932 c.c. (esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto) – è specificamente collegato ad un rapporto esistente e possiede, quindi, capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, III Sezione, con la sentenza n. 31844 del 27 ottobre 2022.

Ormai da molti anni la giurisprudenza della corte di legittimità afferma che l’esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, deducendone che possano essere assoggettati ad esecuzione presso terzi anche i crediti illiquidi o condizionati, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (ex multis Cass. Civ. n. 9027/1987; Cass. Civ. n. 5235/2004; Cass. Civ. n. 25042/2019). Sulla scorta di tali pronunce, la recentissima sentenza n. 31844/2022 della Suprema Corte ha precisato che, pur essendo vero che la prestazione principale che grava sulle parti di un contratto preliminare è la formulazione del consenso alla stipula del contratto definitivo e non anche, per il promissario acquirente, quella di pagare immediatamente il prezzo, ciò non toglie che dal preliminare stesso discenda una potenziale ragione di credito per il promittente venditore, destinata a consolidarsi con la realizzazione (spontanea o coattiva) del programma negoziale, concludendo che anche il credito del promittente venditore, scaturente da un contratto preliminare, sia assoggettabile ad esecuzione mediante espropriazione presso terzi.

avv. Federica Boga

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