SLM | NEWS Diritto antidiscriminatorio – La disdetta del contratto a seguito della gravidanza della lavoratrice.

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SLM | NEWS Diritto antidiscriminatorio – La disdetta del contratto a seguito della gravidanza della lavoratrice. 1138 650 Stefania Massarenti

Il tema della discriminazione, in ambito lavorativo, assume una connotazione specifica poiché tocca situazioni soggettive garantite come diritti della persona che, in ossequio ai principi generali del nostro ordinamento sia interno che di derivazione internazionale, sono considerati inviolabili.

Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3361 del 3 febbraio 2023, la lavoratrice ricorreva ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.Lgs. 198/2006 chiedendo l’accertamento e la repressione del comportamento discriminatorio tenuto dalla parte datoriale connesso alla disdetta del contratto di apprendistato.

A sostegno della propria domanda la ricorrente allegava di essere stata l’unica apprendista (su circa duecento) ad essere licenziata al termine della formazione ed aveva addebitato tale disparità di trattamento alle due gravidanze portate a termine durante il periodo di apprendistato, che ne avevano inevitabilmente implicato un prolungamento.

Il Giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso della lavoratrice, aveva ordinato al datore di lavoro di cessare il comportamento discriminatorio e di rimuovere gli effetti, reintegrando la dipendente nel posto di lavoro.

La Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda per essere gli elementi addotti dalla lavoratrice, a sostegno del carattere discriminatorio della condotta dell’Istituto bancario, privi dei caratteri necessari di precisione e concordanza tali da fondare una presunzione di comportamento discriminatorio superabile solo in presenza di prova negativa offerta dalla parte datoriale.

La Cassazione, discostandosi dalla decisione assunta dal Giudice di secondo grado, ha invece accolto il ricorso dell’apprendista affermando che, in tema di comportamenti datoriali discriminatori, vi è un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente.

Secondo la Suprema Corte, chi lamenta una condotta datoriale discriminatoria è tenuto solo a dimostrare un’ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio, tale da integrare una presunzione di discriminazione, restando, invece, a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee ad escludere, la natura discriminatoria della condotta.

Alla luce di tali indicazioni la lavoratrice, quindi, era onerata della sola dimostrazione di essere portatrice di un fattore di discriminazione e di avere subito un trattamento svantaggioso in connessione con detto fattore; tale connessione andava ricostruita in via presuntiva, sulla base degli elementi offerti dall’interessata che potevano consistere anche nel semplice dato statistico.

In conseguenza della suddetta presunzione di discriminazione, secondo quanto stabilito con l’ordinanza in questione dalla Suprema Corte di Cassazione, è il datore di lavoro a dover dimostrare – servendosi di circostanze inequivoche e concordanti – di non aver posto in essere condotte discriminatorie.

avv. Stefania Massarenti

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