Il Consiglio di Stato, con sentenza della Quinta Sezione n. 4225 del 26.5.2026, ha negato che il punteggio tecnico assegnato a un’offerta possa essere rivisto a seguito delle giustificazioni di congruità dell’offerta stessa.
La vicenda riguardava la gara per l’affidamento di un accordo quadro per lavori di manutenzione autostradali. Uno degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica consisteva nel numero e nell’impegno temporale delle risorse offerte, per il cui punteggio era stabilita una composita formula matematica.
In sede di giustificazioni di congruità, l’impresa aggiudicataria aveva precisato che molte delle risorse che aveva indicato nell’offerta tecnica sarebbero state impiegate solo occasionalmente, trattandosi di personale con mansioni promiscue e con impiego trasversale su più commesse.
Secondo il Tar Lazio-Roma, adito in primo grado da un altro concorrente, quanto dichiarato dall’impresa aggiudicataria nelle giustificazioni avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della sua offerta tecnica, con assegnazione di un diverso (minore) punteggio per l’elemento valutativo in questione.
Il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, affermando che il dato testuale dell’offerta tecnica non può essere modificato in base a quanto successivamente emerso in sede di giustificazioni di congruità (o c.d. di anomalia).
Anzitutto, i Giudici di Palazzo Spada hanno richiamato il principio di immodificabilità dell’offerta (garanzia della par condicio tra i concorrenti), da cui consegue l’impossibilità di rielaborarla in base a giustificativi volti a “fare quadrare i conti”: ciò costituirebbe, infatti, motivo di esclusione dell’impresa dalla gara.
Dopodiché, il Consiglio di Stato si è soffermato sui limiti del “soccorso istruttorio correttivo” riguardante l’offerta tecnica o economica, codificato dall’art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (in aderenza alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE), rilevando che tale soccorso correttivo richiede congiuntamente:
- un mero “errore materiale” nell’offerta, la cui rettifica non ne comporti la “modifica sostanziale”;
- la garanzia che sia “assicurato l’anonimato” dell’impresa;
- “l’iniziativa dell’operatore economico e non della stazione appaltante, che deve attivarsi entro il termine che coincide “con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta” (Cons. St., sez. V, 27 marzo 2026 n. 2721)”.
Secondo quanto osservato dai Giudici d’appello nella sentenza qui esaminata, “Nel caso di specie non risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 101 comma 4 del d. lgs. n. 36 del 2023. A tacer d’altro, non si rinvengono gli elementi identificativi dell’errore materiale, cioè il fatto che l’operazione di correzione si fondi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne, estranee all’offerta, e che l’amministrazione non sia gravata da un obbligo di diligenza ricostruttiva maggiore di quello che ci si attende e si può esigere dallo stesso concorrente interessato nella fase di compilazione e confezionamento della propria offerta.
In particolare, l’asserito errore dell’offerta è stato desunto proprio da documenti esterni, i giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia.
Pertanto sussiste il vizio della sentenza …, in quanto la rinnovazione della valutazione e dell’attribuzione del punteggio (nei termini indicati dal Tar) richiede di rielaborare la dichiarazione resa … in sede di offerta, integrando quanto espressamente emerge dal contenuto testuale della stessa”: rielaborazione che, in base a quanto sopra ricordato, non può ritenersi consentita.
avv. Matteo Parini