SLM NEWS | Il nuovo art. 2381-ter c.c.: informazione consiliare, ragionevole affidamento e responsabilità degli amministratori.

SLM NEWS | Il nuovo art. 2381-ter c.c.: informazione consiliare, ragionevole affidamento e responsabilità degli amministratori.

SLM NEWS | Il nuovo art. 2381-ter c.c.: informazione consiliare, ragionevole affidamento e responsabilità degli amministratori. 2160 2160 Francesca Marra

Tra le novità più significative introdotte dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 in materia di governance societaria, merita particolare attenzione il nuovo art. 2381-ter c.c., dedicato all’“informazione consiliare”. La disposizione si inserisce nel più ampio intervento di riforma che ha interessato sia il TUF sia il Codice civile, con particolare riguardo ai sistemi di amministrazione e controllo e alla responsabilità degli amministratori, soprattutto non esecutivi.

La norma, anzitutto, ribadisce il principio secondo cui gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, attribuendo però autonoma centralità ai flussi informativi interni al consiglio di amministrazione. L’informazione non rappresenta più soltanto un presupposto dell’attività gestoria, ma diventa elemento essenziale della corretta amministrazione e della stessa diligenza richiesta agli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c..

In questo quadro assume rilievo il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione, chiamato a garantire che tutti i consiglieri ricevano informazioni adeguate sulle materie poste all’ordine del giorno, favorendo una partecipazione effettiva e consapevole ai processi decisionali.

L’aspetto più innovativo è tuttavia rappresentato dal quarto comma dell’art. 2381-ter, secondo cui gli amministratori possono fare ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute, anche in relazione alle proprie competenze. La disposizione si colloca nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale già orientata a distinguere più nettamente la posizione degli amministratori esecutivi da quella dei non esecutivi, evitando che la responsabilità di questi ultimi si traduca in una forma surrettizia di responsabilità oggettiva.

Già prima della riforma, infatti, la responsabilità dell’amministratore non esecutivo presupponeva la conoscenza – o la conoscibilità – di fatti pregiudizievoli e l’omessa adozione delle iniziative concretamente esigibili per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze. Pur permanendo il principio della responsabilità solidale degli amministratori verso società, soci e creditori, ciascun componente del consiglio continua a rispondere esclusivamente per il proprio comportamento, commissivo od omissivo.

La riforma rafforza tale impostazione, valorizzando le concrete attribuzioni, le competenze individuali e l’effettiva accessibilità delle informazioni da parte del singolo amministratore. Il ragionevole affidamento diventa, così, un criterio di delimitazione della responsabilità: il consigliere può fare affidamento sui flussi informativi provenienti dagli organi delegati e dalle strutture societarie, purché essi appaiano coerenti, completi e non manifestamente inattendibili.

Particolarmente significativa appare, inoltre, la valorizzazione delle competenze professionali del singolo amministratore, quale parametro per valutare la diligenza richiesta. Un amministratore dotato di specifiche competenze finanziarie o contabili sarà chiamato a un livello di attenzione più elevato rispetto a chi non possiede analoghe specializzazioni. Si consolida, così, un modello di diligenza professionale differenziata, coerente con la crescente complessità della gestione societaria.

Resta centrale il tema dell’obbligo di approfondimento. Il dovere di attivarsi richiedendo ulteriori informazioni sembra oggi circoscritto ai casi in cui emergano anomalie, incoerenze, indicatori di rischio o altri elementi tali da rendere irragionevole l’affidamento iniziale. In assenza di tali segnali, pretendere un’attività ispettiva continua da parte dei consiglieri non esecutivi finirebbe per alterare la distinzione funzionale tra gestione e controllo.

Nel complesso, il nuovo art. 2381-ter delinea un modello di amministratore non esecutivo caratterizzato da professionalità, capacità critica e responsabilità proporzionata, superando sia la figura del consigliere passivo, mero ratificatore delle decisioni altrui, sia quella dell’amministratore gravato da un dovere di controllo generalizzato sull’intera attività sociale.

avv. Francesca Marra

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