SLM | NEWS Sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. nel processo penale tributario.

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SLM | NEWS Sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. nel processo penale tributario. 1400 800 Federica Beltrame

I reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto sono disciplinati dal D. Lgs. n. 74/2000, il quale prevede che gli omessi versamenti dei tributi integrino fattispecie penale solo con il superamento di una determinata soglia di punibilità.

La normativa specifica dispone ulteriormente, all’art. 13, che i reati di omesso versamento delle ritenute, omesso versamento IVA e di indebita compensazione siano esenti da punibilità se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, vengano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento stabilite dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Ulteriormente è previsto che i reati di dichiarazione fraudolenta e infedele od omessa non siano punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

A questa specifica causa di non punibilità dettata dall’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 ora si aggiunge quella prevista dall’art. 131 bis c.p..

A seguito della novella legislativa intervenuta con il D. Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), infatti, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131 bis c.p. ha subito alcune modifiche.

Prima della riforma, infatti, il Giudice poteva escludere la punibilità nel caso in cui, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa fosse risultata di particolare tenuità e il comportamento del reo non abituale. Oggi, in aggiunta, ciò che rileva ai fini dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è anche la condotta dell’imputato tenuta a seguito della commissione del reato.

Con specifico riferimento ai reati tributari, perché possa trovare applicazione la previsione normativa di cui all’art. 131 bis c.p. è necessario che l’imputato provveda all’adempimento del debito tributario, sia esso parziale o integrale, anche attraverso un piano rateale, purché, ovviamente, il debito si assesti poco al di sopra della soglia di punibilità, come già argomentato dai Giudici di legittimità con la sentenza 28031 del 24 maggio 2023 e di recente ricordato nella pronuncia della IV Sezione n. 14073 dell’8 aprile 2024 (data ud. 5 marzo 2024).

Di fatto, quindi, oltre alla specifica disposizione dell’art. 13 del D. Lgs. 74/2000, ora per i reati tributari rileva anche la disposizione di cui all’art. 131 bis c.p., che di fatto prevede una non punibilità della condotta qualora si sia sostanzialmente neutralizzata la gravità dell’offesa originariamente provocata all’Erario, sempre e solo se di poco superiore alla soglia di punibilità.

avv. Federica Beltrame

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