FOCUS | Verso una P.A. sempre più trasparente

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FOCUS | Verso una P.A. sempre più trasparente Nicolo Boscarini

Le nuove linee guida del Ministro per la Pubblica Amministrazione in tema di accesso civico generalizzato

Tramite Circolare n. 1/2019 (di seguito, anche solo la “Circolare”), il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dettato nuovi indirizzi applicativi per l’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti da pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione (art. 5, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cd. Decreto Trasparenza, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, cd. FOIA – Freedom of Information Act).

Siffatta iniziativa si inserisce nel solco delle Linee Guida di cui alla delibera ANAC n. 1309/2016, nonché della Circolare n. 2/2017 dello stesso Ministero, nel dichiarato intento di “a) fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA; b) favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle amministrazioni”.

In particolare, per quanto attiene ai limiti del diritto di accesso civico generalizzato, la Circolare chiarisce che:

  • le amministrazioni non possono individuare con propri regolamenti interni categorie di atti sottratte all’accesso civico generalizzato, a differenza di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, della Legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990) con riferimento al diritto di accesso c.d. classico;
  • se pure in linea di principio i limiti previsti per l’accesso classico non possono essere superati tramite l’accesso civico generalizzato, la riserva di legge in tema di eccezioni al secondo impone di interpretare in modo rigoroso il rinvio che l’art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013 opera all’art. 24, comma 1, L. 241/1990;
  • al più, le disposizioni regolamentari esistenti, incluse quelle adottate ai sensi dell’art. 24, comma 2, L. 241/1990, possono essere utilizzate come mero “ausilio interpretativo nella valutazione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico generalizzato, compresa l’esistenza del pregiudizio, da verificare nel caso concreto, a uno degli interessi indicati dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013”.

Pare quindi potersi trarre un quadro di massimo favore per l’ostensione di dati e documenti.

Per altro verso, la Circolare precisa che ai costi addebitabili all’istante possono cumularsi “gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura, nonostante l’art. 5, comma 4, del Decreto Trasparenza preveda la gratuità del rilascio dei dati e documenti richiesti “salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”.

Per quanto concerne le tempistiche di evasione delle richieste, come noto, il procedimento di accesso civico deve concludersi entro trenta giorni ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. 33/2013: di qui il monito del Ministro affinché le relative istanze vengano tempestivamente inoltrate all’ufficio che detiene i dati o documenti richiesti.

Tra i vari aspetti procedurali esaminati nel testo ministeriale, merita di essere segnalata l’individuazione di un termine per la proposizione di istanze di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quantificato in trenta giorni dalla decisione di prima istanza. Ad avviso del Ministro, tale termine, pur non previsto dal Decreto Trasparenza, si desume in via ermeneutica dalla disciplina generale dei ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e segnatamente dall’art. 2, comma 1, a mente del quale il ricorso gerarchico avverso un atto amministrativo non definitivo deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dello stesso o comunque da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Anche in sede di riesame dovrà essere assicurata la partecipazione di eventuali controinteressati, in particolare laddove il RPCT constati che in prima istanza detta partecipazione non sia avvenuta a causa di una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 (i.e. protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi inclusi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali).

La Circolare si occupa inoltre di coordinare la disciplina dell’accesso civico con quella in tema di digitalizzazione della P.A. Al riguardo, un ruolo importante viene demandato al Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), figura introdotta dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, al quale spetta per l’appunto promuovere e implementare l’utilizzo di sistemi di protocollo informatico e gestione documentale che agevolino l’evasione delle istanze di accesso civico e l’alimentazione del Registro degli accessi FOIA. Tale registro, come già raccomandato dalle Linee Guida ANAC e dalla Circolare FOIA n. 2/2017, dovrà contenere gli estremi delle richieste di accesso e il relativo esito, senza tuttavia indicare in alcun modo i dati personali dei richiedenti o dei controinteressati. Sul punto, la Circolare rimanda alle specifiche tecniche elaborate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, disponibili sul sito www.foia.gov.it.

Così delineati per sommi capi i contenuti della Circolare in commento, può ben concludersi la presente analisi affermando che la stessa, pur non spiccando per innovatività, rappresenta un importante passo verso la completa integrazione dell’istituto allogeno della Freedom of Information all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, con tutti gli effetti positivi che potranno derivarne in termini di maggior trasparenza dell’agire delle nostre pubbliche amministrazioni.

avv. Nicolò F. Boscarini

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