Opposizione a decreto ingiuntivo ed avvio del procedimento di mediazione: le Sezioni Unite fanno chiarezza sulla questione

Opposizione a decreto ingiuntivo ed avvio del procedimento di mediazione: le Sezioni Unite fanno chiarezza sulla questione

Opposizione a decreto ingiuntivo ed avvio del procedimento di mediazione: le Sezioni Unite fanno chiarezza sulla questione Federica Boga

La Corte di Cassazione, con la propria sentenza a Sezioni Unite n. 19596/2020 depositata lo scorso 18.09.2020, ha posto fine ad una annosa querelle giurisprudenziale.

Molti erano, infatti, i dubbi interpretativi circa l’individuazione della parte processuale gravata dall’onere di promuovere la mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali l’esperimento del procedimento conciliativo integra condizione di procedibilità della domanda giudiziale (c.d. mediazione obbligatoria).

Ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010 “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilitĂ  medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicitĂ , contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione”.

Ne consegue che l’azione giudiziaria, promossa in una di queste materie senza prima aver esperito il procedimento di mediazione, verrà inevitabilmente dichiarata improcedibile dal Giudice adito.

Il comma 4 del medesimo art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 dispone che la norma sopra citata non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.

Ebbene, una volta che il Giudice decide sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, chi tra creditore opposto e debitore opponente ha l’onere di avviare la mediazione nel termine assegnato dal Giudice stesso?

Evidenti sono i motivi per cui l’onere di espletare il tentativo di conciliazione sia posto in capo “a chi intende esercitare in giudizio un’azione”, meno chiaro è, invece, chi rivesta tale qualità nei giudizi di impugnazione, ovvero quelli promossi allo scopo di ribaltare un provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Un classico esempio è proprio il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale si verifica un’inversione fra i ruoli rivestiti dalle parti, nel senso che è il debitore a ricoprire formalmente il ruolo di attore ed il creditore – che deve resistere alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo – ad assumere la posizione processuale di convenuto.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sua recente pronuncia attribuisce al creditore opposto – attore in senso sostanziale in quanto soggetto interessato ad ottenere l’accertamento dei diritti reclamati con decreto ingiuntivo – l’onere di avviare e coltivare il procedimento di mediazione. Ne deriva che, in caso di sua mancata attivazione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perchĂ© fondato su un’azione divenuta improcedibile.

avv. Federica Boga

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