La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22337/2024, ha preso posizione sulla questione degli incarichi di natura fiduciaria conferiti a supporto degli organi di vertice e di indirizzo politico negli enti locali.
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte ha ad oggetto le rivendicazioni economiche di una collaboratrice di un assessore comunale – maturate dal 2007 al 2014 – dapprima a supporto dell’organo politico mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed in seguito assunta, con una serie di contratti a termine, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Tribunale di primo grado, valutata la specialità della disciplina delle assunzioni operate in base a detta norma, aveva respinto le domande svolte dalla lavoratrice in punto di declaratoria di illegittimità dei contratti a termine, atteso il superamento del limite di 36 mesi, e di risarcimento del danno.
La lavoratrice proponeva gravame avanti la Corte d’Appello di Perugia che, con sentenza n. 159/2018, riformava la decisione di primo grado ritenendo pacificamente applicabile al caso di specie la disciplina ordinaria sui contratti a termine, sulla base dell’argomento letterale secondo il quale l’art. 90 del D. Lgs 267/2000 non prevedeva espressamente la possibilità di ancorare la durata complessiva dei rapporti di lavoro degli uffici di supporto a quella del mandato elettivo dei vertici politici.
La Corte riteneva altresì irrilevante la previsione contenuta nel regolamento comunale – norma di rango inferiore rispetto alla disposizione legislativa ex art. 5 D. Lgs. n. 368/2001 – che ancorava espressamente l’incarico lavorativo alla durata del mandato del sindaco.
Il Comune di Perugia ricorreva per cassazione, sulla base di un unico motivo, censurando la sentenza della Corte d’Appello “per avere posto a fondamento della decisione la mancata previsione espressa della durata degli incarichi ex art. 90 TUEL in misura pari a quella del sindaco” e rimarcando come “la scelta intuitu personae del dipendente, l’assenza di procedure concorsuali, per l’assunzione ed il divieto di svolgere attività gestionali, renderebbero «particolari» queste tipologie contrattuali e, pertanto, anche la relativa durata sarebbe retta da regole peculiari con la conseguenza che non può trovare applicazione il termine massimo di trentasei mesi fissato dall’art.36 co 5 D. Lgs. n. 165/01 per i rapporti di lavoro a termine in quanto già di per sé inferiore al ciclo amministrativo”.
Tale argomento è stato condiviso dalla Corte di Cassazione, che così ha concluso: “Quella di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, non diversamente dall’art. 110 TUEL, è una disciplina speciale all’interno della materia lavoristica e, in particolare, a quella dettata in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, per il carattere fiduciario e di staff del rapporto instaurato dal lavoratore con l’organo politico, incarico per un mandato temporaneo”.
avv. Stefania Massarenti