SLM | NEWS Impresa individuale e società di capitali: due effetti diversi della cancellazione.

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SLM | NEWS Impresa individuale e società di capitali: due effetti diversi della cancellazione. 1080 1080 Francesca Marra

La cancellazione dal registro delle imprese non produce sempre il medesimo effetto. La conseguenza dipende dalla natura del soggetto cui la formalità si riferisce: nell’impresa individuale viene meno l’attività imprenditoriale, mentre nelle società di capitali si estingue l’ente.

La distinzione è al centro dell’ordinanza della Cassazione n. 23451/2026, resa in una controversia relativa all’esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita immobiliare, al risarcimento dei danni e al rapporto tra il preliminare e un contestuale contratto di locazione. La controparte aveva eccepito la carenza di capacità e legittimazione processuale della ricorrente, già titolare di un’impresa individuale cancellata dal registro delle imprese.

La Cassazione ha respinto l’eccezione, precisando che l’impresa individuale non è un soggetto distinto dalla persona fisica che la esercita. I rapporti giuridici sorti nel corso dell’attività fanno quindi capo direttamente al titolare della ditta. La cancellazione può segnare la cessazione dell’attività, ma non determina l’estinzione della persona fisica, né la perdita dei diritti maturati nell’esercizio dell’impresa. La Corte ha ribadito che la disciplina dell’art. 2495 c.c. non è estensibile alle vicende dell’imprenditore individuale e che la cancellazione “non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell’impresa individuale”.

La soluzione è differente per le società di capitali. L’art. 2495 c.c. stabilisce che, dopo la cancellazione, resta ferma l’estinzione della società. L’ente perde, quindi, la capacità di stare in giudizio, anche se residuano crediti, debiti o controversie pendenti. I rapporti non si estinguono necessariamente, ma si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio. I creditori sociali possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; nei confronti dei liquidatori è invece configurabile un’autonoma responsabilità quando il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.

Sul piano processuale, la differenza è essenziale. Se viene cancellata una società durante un giudizio, la società non può continuare a essere considerata parte come se fosse ancora esistente: i soci subentrano quali successori dell’ente ai sensi dell’art. 110 c.p.c. La loro legittimazione processuale non coincide, tuttavia, con la responsabilità sostanziale per il debito, che resta soggetta ai limiti previsti dall’art. 2495 c.c.

Per l’impresa individuale, invece, non occorre individuare alcun successore: il titolare è la stessa persona cui il rapporto faceva capo prima della cancellazione. La continuità è personale, mentre nella società di capitali è successoria.

L’ordinanza offre, così, un criterio operativo preciso: prima di applicare l’art. 2495 c.c. occorre individuare la natura del soggetto cancellato: la cancellazione dell’impresa individuale non cancella il titolare; la cancellazione della società di capitali, invece, estingue l’ente, lasciando operare le regole della successione dei soci nei rapporti residui.

avv. Francesca Marra

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