Con la sentenza 2 luglio 2026, n. 22621, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell’irreperibilità del lavoratore durante il periodo di malattia e delle conseguenze disciplinari derivanti dall’assenza alla visita fiscale.
La pronuncia assume particolare interesse sia con riferimento al valore probatorio dei verbali redatti dal medico fiscale, sia per quanto riguarda il rapporto tra la condotta contestata e le sanzioni previste dalla contrattazione collettiva.
La vicenda riguardava un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di tre visite mediche domiciliari di controllo effettuate durante un periodo di malattia.
In occasione di due accessi, il medico fiscale aveva riportato nei verbali la dicitura “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, mentre, nel corso di un ulteriore controllo, il lavoratore era risultato effettivamente assente dal domicilio, essendosi sottoposto a un trattamento sanitario senza averne preventivamente informato il datore di lavoro.
Il Tribunale di Venezia ha annullato il licenziamento, disponendo la reintegrazione del lavoratore e riconoscendo la tutela risarcitoria prevista dall’articolo 18, comma 4, L. 300/1970; decisione confermata dalla Corte d’Appello e, successivamente, dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, dopo aver precisato che il verbale redatto dal medico fiscale, in quanto atto pubblico, fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, ha tuttavia chiarito che tale efficacia probatoria non può essere automaticamente estesa alle valutazioni contenute nel documento.
Nel caso in esame, l’espressione “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo” è stata ritenuta ambigua dai giudici di merito, in quanto non consentiva di stabilire con certezza se il lavoratore fosse realmente assente oppure se il medico non fosse riuscito a individuare correttamente il domicilio.
La Cassazione ha confermato la valutazione operata dai giudici di merito, secondo i quali non risultava adeguatamente provata l’irreperibilità del lavoratore in occasione di due delle visite fiscali.
Differente era, invece, la situazione relativa all’ulteriore controllo, nel corso del quale risultava pacifico che il lavoratore si fosse allontanato dal domicilio per sottoporsi a una prestazione sanitaria senza averne dato preventiva comunicazione all’azienda. Tale omissione integrava un illecito disciplinare; tuttavia, per la condotta contestata, il CCNL applicabile al rapporto di lavoro prevedeva una sanzione di natura conservativa e non il licenziamento.
La Cassazione ha così confermato l’illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione del dipendente.
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, prima di procedere al licenziamento il datore di lavoro dovrà verificare non solo che la condotta contestata sia effettivamente provata, ma anche la sanzione prevista dal CCNL applicabile. Se, per quella specifica infrazione, il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa, il licenziamento potrà essere dichiarato illegittimo e, ricorrendone i presupposti, potrà trovare applicazione la tutela reintegratoria.
avv. Stefania Massarenti