Con la sentenza del 1° ottobre 2026, n. 4412, la Sezione II del T.A.R. Lombardia – Milano ha affrontato il tema dell’annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo edilizio, soffermandosi sui requisiti di adeguatezza istruttoria, congruità della motivazione e ponderazione, all’attualità, dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento del privato.
La controversia sottesa alla pronuncia riguardava, in particolare, un permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso e, successivamente, annullato in autotutela dal Comune sull’argomento della necessità di assoggettare l’intervento edilizio a previa pianificazione attuativa. Nel frattempo, tuttavia, la stessa Amministrazione aveva adottato nuovi indirizzi che ammettevano, in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alla sua conformità alle norme morfologiche dello strumento urbanistico, il ricorso al permesso di costruire convenzionato o al titolo diretto.
È proprio su questo passaggio che si concentra la decisione in esame.
Il T.A.R. chiarisce che il disposto annullamento d’ufficio non poteva limitarsi a rilevare l’illegittimità originaria del titolo, dal momento che l’Amministrazione, al momento dell’esercizio dell’autotutela “era tenuta a confrontarsi funditus con il mutato assetto degli indirizzi amministrativi” e a verificare se la pianificazione attuativa fosse ancora necessaria, oppure se il medesimo interesse pubblico potesse essere tutelato “mediante soluzioni conservative o comunque meno pregiudizievoli per la sfera giuridica del privato, quali segnatamente il permesso di costruire convenzionato”.
Il principio affermato esclude ogni automatismo nell’esercizio dell’autotutela e impone una valutazione attuale e proporzionata: l’Amministrazione deve motivare, alla luce del quadro vigente e delle alternative concretamente praticabili, perché l’annullamento costituisca ancora la misura necessaria per la tutela dell’interesse pubblico.
La sentenza del T.A.R. Lombardia si pone nel solco dell’insegnamento giurisprudenziale secondo cui anche l’annullamento di un permesso formatosi per silenzio-assenso richiede l’indicazione delle concrete ragioni di interesse pubblico e la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, non potendosi postulare, in materia edilizia, un interesse in re ipsa alla rimozione degli atti illegittimi, in linea con quanto affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2017 (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7370/2024).
In definitiva, il potere di autotutela deve essere esercitato dall’Amministrazione con responsabilità rinnovata e in modo che la legalità urbanistica venga perseguita senza sacrificare – oltre il necessario – l’affidamento del privato.
avv. Gregorio Paroni