Con l’ordinanza del 6 settembre 2026, n. 25041, la prima sezione della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di una questione di particolare interesse per i titolari di buoni fruttiferi postali (BFP), ovvero le conseguenze della mancata consegna al sottoscrittore, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico (FIA).
Il caso riguardava alcuni buoni fruttiferi postali che, non essendo stati riscossi tempestivamente, si erano nel frattempo prescritti. La titolare aveva, quindi, chiesto a Poste Italiane il risarcimento del danno, sostenendo che la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) le avesse impedito di conoscere la scadenza dei titoli e, quindi, di esercitare per tempo il proprio diritto al rimborso.
La domanda veniva accolta sia in primo grado che in appello.
La Corte di Cassazione è giunta, invece, ad una differente conclusione, escludendo che dalla mancata consegna del Foglio Informativo Analitico potesse derivare una responsabilità risarcitoria per la perdita del diritto al rimborso conseguente alla sua prescrizione.
Il fulcro della decisione riguarda il nesso causale tra l’omessa informativa e il danno lamentato dalla risparmiatrice, ovvero la perdita del diritto alla riscossione. Secondo la Suprema Corte, le caratteristiche essenziali dei buoni – tra cui la durata, la scadenza e la disciplina della prescrizione – sono stabilite dalla disciplina normativa applicabile alle singole serie e dai relativi decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Non si tratta, quindi, di informazioni rimaste nella esclusiva disponibilità di Poste Italiane.
Una volta in possesso del buono, il sottoscrittore è tenuto ad accertare gli elementi della disciplina non risultanti dal documento stesso, verificandone la scadenza e, più in generale, le condizioni che regolano il diritto al rimborso.
La mancata consegna del FIA non è, pertanto, sufficiente, di per sé, a fondare una richiesta di risarcimento pari al valore dei buoni non riscossi; occorre dimostrare un rapporto causale tra l’omissione informativa e la perdita del diritto al rimborso.
Con l’ordinanza del 6 settembre 2026, n. 25041 la Corte ha quindi ritenuto che i buoni fruttiferi postali della risparmiatrice fossero prescritti e, conseguentemente, non più rimborsabili, escludendo che la mancata consegna del FIA al momento della sottoscrizione potesse comportare una responsabilità risarcitoria a carico di Poste Italiane.
avv. Federica Boga